Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. È istituito l'Ordine al merito dei donatori di sangue, di seguito denominato «Ordine», con lo scopo di dare una particolare onorificenza a coloro che abbiano comprovate benemerenze nella donazione volontaria e continuativa del proprio sangue, quale alto contributo alla salvaguardia della salute dei cittadini.